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Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

69728
Stato 22 occorrenze
  • 1978
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

(Entrata in vigore)

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

La durata non può comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

I consigli comunali devono provvedere alla ripartizione del territorio comunale in zone entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, indicherà analiticamente

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell'articolo 58

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in corso

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell'articolo 58 dall'inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti; b) al momento dell'entrata in

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

dall'entrata in vigore della presente legge, ed il canone è adeguato in relazione all'eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo all'entrata in vigore

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

richiesta del locatore a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge nella misura del 50 per

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni

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del locatore, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

accessori, può essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge

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